Cessione di quote sociali in Marocco nel 2026: procedura e fiscalità
La cessione di quote sociali di una SARL in Marocco a un terzo richiede il gradimento della maggioranza dei soci che rappresentino almeno i 3/4 delle quote (articolo 58 della Legge 5-96), un atto scritto e la sua registrazione presso la DGI entro 30 giorni. Questa registrazione è esente da imposte per le quote di società non immobiliari, previa presentazione dal 1° gennaio 2026 di un'attestazione di non prevalenza immobiliare (Legge finanziaria 2026), mentre i titoli di società a prevalenza immobiliare scontano un'imposta del 5%. La plusvalenza realizzata da un socio persona fisica è soggetta all'imposta sul reddito (impôt sur le revenu, IR) con l'aliquota del 20% sul profitto netto (articoli da 66 a 70 e 73 del CGI), senza abbattimento per durata di detenzione.
L'essenziale in 7 punti
In sintesiQuadro giuridico: articoli da 56 a 58 della Legge 5-96 (cessione delle quote di SARL); CGI 2026: articoli da 66 a 70 (profitti su titoli), 73-II-F (IR al 20%), da 127 a 129 (registrazione) e 133 (imposta del 5% sui titoli di società a prevalenza immobiliare)
Gradimento dei soci: cessione a un terzo = consenso della maggioranza dei soci che rappresentino almeno i 3/4 delle quote sociali (articolo 58 della Legge 5-96); cessione tra soci, al coniuge, agli ascendenti o discendenti: libera, salvo clausola statutaria più restrittiva
Forma: atto scritto, per scrittura privata o atto notarile; registrazione obbligatoria entro 30 giorni (articoli 127 e 128 del CGI)
Imposta di registro: esenzione per le quote e azioni di società non immobiliari (articolo 129-IV-25° del CGI), previa presentazione di un'attestazione di non prevalenza immobiliare dal 1° gennaio 2026; 5% per le società a prevalenza immobiliare (LF 2026, in precedenza 6%)
Plusvalenza (persona fisica): IR con l'aliquota del 20% sul profitto netto, senza abbattimento per durata di detenzione; dichiarazione prima del 1° aprile dell'anno successivo
Plusvalenza (persona giuridica): inclusa nel reddito fiscale soggetto all'IS (20%, 35% o 40%, articolo 19 del CGI)
Pubblicità: modifica dello statuto, iscrizione modificativa al Registro di Commercio presso la cancelleria del tribunale di commercio e pubblicazione in un JAL e nel Bollettino Ufficiale
le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono una consulenza legale personalizzata. Le raccomandiamo di consultare un esperto legale qualificato prima di prendere qualsiasi decisione. Charikaty mette a Sua disposizione degli esperti per assisterLa: ci contatti per una consulenza gratuita.
La cessione è disciplinata dalla Legge n. 5-96 (articoli da 56 a 58). Contrariamente a un'idea diffusa, la scrittura privata (acte sous seing privé) è ammessa: l'atto notarile non è obbligatorio.
Occorre il consenso dei soci per cedere le proprie quote sociali?
Cessione tra soci e all'interno della famiglia
La Legge 5-96 (articoli 56 e 57) pone il principio della libera cedibilità delle quote tra soci, nonché a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del cedente, e della loro libera trasmissione per successione. Lo statuto può tuttavia sottoporre tali cessioni a gradimento.
Cessione a un terzo: gradimento
L'articolo 58 della Legge 5-96 subordina la cessione di quote a una persona estranea alla società al consenso della maggioranza dei soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) delle quote sociali. Lo statuto non può rendere meno rigorosa questa regola.
Procedura legale:
- Notifica del progetto di cessione alla società e a ciascun socio, con qualsiasi mezzo che consenta di fornirne la prova (raccomandata con avviso di ricevimento, atto stragiudiziale)
- Termine di risposta: se la società non ha comunicato la propria decisione entro 30 giorni dall'ultima notifica, il consenso si considera acquisito
- In caso di rifiuto: i soci sono tenuti, entro 30 giorni dal rifiuto, ad acquistare o a far acquistare le quote a un prezzo fissato di comune accordo o, in mancanza, da un perito, oppure ad acconsentire infine alla cessione progettata; la società può anche riscattare le quote e ridurre il proprio capitale, con l'accordo del cedente
- Il cedente può rinunciare alla cessione se il prezzo proposto non gli conviene
In una SARL AU, il socio unico cede liberamente le proprie quote; la cessione di una parte di esse trasforma la società in SARL pluripersonale e impone l'aggiornamento dello statuto.
Cessione di quote in una SA e in una SAS
Per la SA (Legge 17-95) e la SAS (Legge 5-96 modificata e integrata dalla Legge 19-20), le azioni sono in linea di principio liberamente negoziabili, salvo clausole di gradimento, di prelazione o di inalienabilità previste dallo statuto o da un patto parasociale tra soci o tra azionisti. Il trasferimento avviene mediante iscrizione nel registro dei trasferimenti della società (ordine di movimento [ordre de mouvement]), senza modifica dello statuto quando il capitale resta invariato.
Quale forma per l'atto di cessione e come registrarlo?
Forma dell'atto
L'atto di cessione può essere:
- Per scrittura privata (atto redatto tra le parti, senza intervento di un pubblico ufficiale): ammesso
- Notarile (redatto da un notaio, Legge 32-09): facoltativo ma possibile per rafforzare la certezza del diritto
L'atto notarile non è obbligatorio per la cessione di quote di una SARL. La cessione deve invece essere constatata per iscritto a pena di nullità (Legge 5-96). La scrittura privata può essere firmata mediante firma elettronica avanzata (Legge 43-20 sulla firma elettronica), il che consente ai soci residenti all'estero di firmare a distanza.
Menzioni obbligatorie dell'atto
- Identificazione precisa delle parti (cedente, cessionario), con il loro stato civile, se del caso
- Identificazione della società (denominazione, forma, sede, RC, ICE, IF)
- Numero di quote cedute, il loro valore nominale e la loro numerazione, se applicabile
- Prezzo di cessione e modalità di pagamento
- Prova del gradimento dei soci (in caso di cessione a un terzo)
- Data di cessione e di trasferimento della proprietà
- Condizioni particolari eventuali (garanzia sull'attivo e sul passivo, clausola di non concorrenza, pagamento rateale)
Registrazione obbligatoria (articoli 127 e 128 del CGI)
Le cessioni di quote sociali e di azioni di società non quotate sono obbligatoriamente soggette alla formalità della registrazione (articolo 127 del CGI), da espletare presso la DGI entro un termine di 30 giorni dalla data dell'atto (articolo 128 del CGI), per via elettronica su SIMPL-Enregistrement. La registrazione conferisce data certa all'atto e condiziona l'iscrizione delle modifiche al Registro di Commercio.
Imposta di registro (articoli 129-IV-25° e 133 del CGI)
| Situazione | Imposta applicabile |
|---|---|
| Quote o azioni di una società non immobiliare (commercio, servizi, industria) | Esenzione (articolo 129-IV-25° del CGI); dal 1° gennaio 2026, l'esenzione è subordinata alla produzione di un'attestazione di non prevalenza immobiliare redatta secondo il modello dell'amministrazione fiscale e allegata all'atto (LF 2026) |
| Quote o azioni di una società a prevalenza immobiliare o di una società immobiliare trasparente | 5% del prezzo o del valore reale dei titoli (LF 2026, aliquota ridotta dal 6% al 5%) |
Una società è a prevalenza immobiliare quando il suo attivo lordo immobilizzato è costituito per almeno il 75% del suo valore da immobili o da titoli di società immobiliari, esclusi gli immobili destinati alla propria attività (articolo 61-II del CGI). Per una SARL di servizi o di commercio tradizionale, la cessione è quindi registrata senza imposta da pagare, ma la formalità e l'attestazione restano obbligatorie. L'amministrazione può rettificare la base quando un'imposta è dovuta e il prezzo dichiarato è manifestamente inferiore al valore venale.
Quali formalità espletare dopo la cessione?
Modifica dello statuto
La cessione comporta:
- Modifica dello statuto (aggiornamento della ripartizione del capitale e, se del caso, dell'amministrazione), con decisione dei soci che rappresentino almeno i 3/4 delle quote (articolo 75 della Legge 5-96)
- Deposito presso la cancelleria del tribunale di commercio (greffe du tribunal de commerce) dell'atto di cessione, del verbale e dello statuto aggiornato, e iscrizione modificativa al Registro di Commercio; l'OMPIC centralizza poi l'informazione nel registro centrale del commercio
- Pubblicazione in un giornale degli annunci legali (journal d'annonces légales, JAL) e nel Bollettino Ufficiale (Bulletin officiel) (articolo 96 della Legge 5-96), secondo le regole della pubblicità legale in Marocco
La cessione è opponibile ai terzi solo dopo l'espletamento di queste formalità. Per essere opponibile alla società, deve esserle notificata oppure un originale dell'atto deve essere depositato presso la sede dietro attestazione dell'amministratore.
Aggiornamento fiscale e sociale
- Informazione alla DGI: aggiornamento del fascicolo fiscale della società (soci, amministrazione) in occasione della dichiarazione di modifica
- Informazione alla CNSS se la cessione è accompagnata da un cambio di amministratore o di dirigente dichiarato
- Banca: aggiornamento dei poteri bancari e del fascicolo di adeguata verifica della clientela (KYC)
Come è tassata la plusvalenza da cessione di quote?
Persona fisica: IR con l'aliquota del 20%
Quando il cedente è una persona fisica, la plusvalenza realizzata in occasione della cessione di quote sociali o di azioni non quotate rientra nell'imposta sul reddito a titolo di profitti da capitali mobiliari (articoli da 66 a 70 del CGI).
Aliquota applicabile: 20% (articolo 73-II-F del CGI), calcolata sul profitto netto (prezzo di cessione al netto delle spese di cessione, meno il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di acquisto). L'imposta è liberatoria dall'IR. Il cedente presenta una dichiarazione annuale dei profitti da capitali mobiliari prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello della cessione (articolo 84 del CGI) e paga spontaneamente l'imposta alla stessa data.
Persona giuridica: inclusione nel reddito soggetto a IS
Quando il cedente è una persona giuridica soggetta all'imposta sulle società (impôt sur les sociétés, IS), la plusvalenza da cessione è inclusa nel reddito fiscale e soggetta all'IS con l'aliquota applicabile secondo l'articolo 19 del CGI (20%, 35% o 40% nel 2026, vedi le aliquote dell'IS in Marocco nel 2026). Le minusvalenze sono deducibili alle condizioni di diritto comune.
Cedente o cessionario non residente
Un MRE (marocchino residente all'estero) o un investitore straniero che cede le proprie quote è in linea di principio imponibile in Marocco con l'aliquota del 20%, fatte salve le convenzioni fiscali contro la doppia imposizione, che spesso attribuiscono l'imposizione delle plusvalenze su titoli allo Stato di residenza (attestazione di residenza fiscale da produrre). Il ricavato della cessione è trasferibile all'estero quando l'investimento iniziale è stato finanziato in valuta e dichiarato all'Office des Changes (garanzia di trasferimento prevista dall'Instruction Générale des Opérations de Change). Un cessionario non residente che acquista quote realizza un investimento estero in Marocco che deve far dichiarare all'Office des Changes dalla propria banca per beneficiare di tale garanzia.
Nessun abbattimento per durata di detenzione
A differenza di alcuni regimi esteri, il diritto tributario marocchino non prevede un abbattimento progressivo della plusvalenza in funzione della durata di detenzione delle quote. La durata di detenzione non influisce quindi sull'aliquota applicabile.
Profitto netto imponibile
Il profitto netto è determinato secondo la formula:
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Prezzo di cessione | Importo effettivamente percepito, al netto delle spese di cessione (commissioni, onorari) |
| Meno il prezzo di acquisto (o valore di conferimento) | Prezzo pagato al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, maggiorato delle spese di acquisto |
| È uguale al profitto netto imponibile | Base dell'imposizione al 20% |
Esempio
| Elemento | Importo |
|---|---|
| Prezzo di cessione | 500.000 MAD |
| Prezzo di acquisto (sottoscrizione del capitale) | 100.000 MAD |
| Spese di cessione (onorari dell'avvocato o del commercialista) | 25.000 MAD |
| Profitto netto imponibile | 375.000 MAD |
| IR sulla plusvalenza (20%) | 75.000 MAD |
In questo esempio non è dovuta alcuna imposta di registro se la società non è a prevalenza immobiliare e l'attestazione è allegata all'atto.
Esenzioni specifiche
L'articolo 68 del CGI esenta in particolare il profitto realizzato quando l'importo complessivo delle cessioni di valori mobiliari effettuate nel corso dell'anno civile non supera 30.000 MAD, nonché le donazioni di titoli tra ascendenti e discendenti, tra coniugi e tra fratelli e sorelle. I titoli di società a prevalenza immobiliare rientrano invece nel regime dei profitti immobiliari (profits fonciers) (IR del 20% con un minimo del 3% del prezzo di cessione). Verifichi la Sua situazione con un commercialista (expert-comptable).
Donazioni e successioni
Le donazioni e le trasmissioni per causa di morte di quote tra ascendenti, discendenti e coniugi sono soggette a un'imposta di registro specifica e ridotta (articoli da 127 a 135 del CGI). Le aliquote e le condizioni si applicano rigorosamente: non si tratta di un'esenzione automatica, e la cessione a titolo oneroso dissimulata da donazione espone a un accertamento (redressement).
Quali sono le fasi di una cessione di quote sociali?
Fasi raccomandate
| Fase | Dettaglio |
|---|---|
| 1. Consultazione dello statuto e del patto | Individuare le clausole di gradimento, di prelazione, di inalienabilità e di uscita |
| 2. Notifica alla società e ai soci | Indicare il cessionario designato, il prezzo e le condizioni, con un mezzo idoneo a fornire la prova |
| 3. Ottenimento del gradimento | Decisione dei soci che rappresentino almeno i 3/4 delle quote; in mancanza di risposta entro 30 giorni, gradimento considerato acquisito |
| 4. Redazione dell'atto di cessione | Per scrittura privata o atto notarile, con le menzioni obbligatorie; firma elettronica possibile |
| 5. Attestazione di non prevalenza immobiliare | Redatta secondo il modello dell'amministrazione fiscale e allegata all'atto |
| 6. Registrazione (DGI) | Entro 30 giorni dall'atto; esente da imposta per le società non immobiliari, 5% altrimenti |
| 7. Modifica dello statuto | Decisione collettiva dei soci (3/4 delle quote); statuto aggiornato |
| 8. Iscrizione modificativa al RC | Deposito presso la cancelleria del tribunale di commercio, che rilascia il nuovo estratto |
| 9. Pubblicazione JAL + Bollettino Ufficiale | Avviso di modifica dello statuto |
| 10. Dichiarazione fiscale del cedente | Dichiarazione dei profitti da capitali mobiliari prima del 1° aprile dell'anno successivo; pagamento dell'IR del 20% |
Costi pubblici
Le spese ufficiali si limitano alle spese di deposito in cancelleria (nell'ordine di qualche centinaio di MAD, estratti compresi) e alle spese di pubblicazione in un JAL e nel Bollettino Ufficiale (da qualche centinaio a 1.500 MAD secondo la lunghezza dell'annuncio), dato che l'imposta di registro è nulla per una società non immobiliare. Vi si aggiungono gli eventuali onorari del redattore dell'atto o del perito incaricato della valutazione.
Conservazione dei documenti
Conservazione per 10 anni dei documenti (atto, ricevuta di registrazione, attestazione di non prevalenza immobiliare, giustificativi di pagamento, bilanci utilizzati per la valutazione, eventuale perizia): articolo 211 del CGI.
Quali sono i rischi di una cessione mal preparata?
Mancanza di gradimento
Una cessione a un terzo senza il consenso dei soci che rappresentino almeno 3/4 delle quote è inopponibile alla società e ai soci ed è soggetta a nullità. Il cessionario non può né votare né percepire dividendi.
Mancata registrazione
L'assenza di registrazione entro 30 giorni espone alle maggiorazioni dell'articolo 184 del CGI (15% per deposito tardivo) e alle penalità dell'articolo 208 (5% il primo mese di ritardo poi 0,5% al mese), calcolate sulle imposte dovute quando esistono, e priva l'atto di data certa, il che blocca l'iscrizione al Registro di Commercio.
Dimenticanza dell'attestazione di non prevalenza immobiliare
Dal 1° gennaio 2026, senza attestazione allegata all'atto, l'esenzione dell'articolo 129-IV-25° può essere negata e l'imposta proporzionale richiesta.
Sottovalutazione manifesta del prezzo
L'amministrazione può rettificare la base imponibile dell'IR (e dell'imposta di registro quando è dovuta) se il prezzo di cessione è manifestamente inferiore al valore reale delle quote. Documentare il valore (bilancio, perizia, metodi di valutazione) è essenziale.
Dimenticanza della dichiarazione della plusvalenza
Il cedente persona fisica deve dichiarare il profitto da cessione prima del 1° aprile dell'anno successivo. L'omissione espone a maggiorazioni e a penalità per ritardo.
Come preparare bene una cessione di quote?
- Anticipare la procedura di gradimento a monte (notifica nei termini, decisione dei soci formalizzata con verbale)
- Documentare la valutazione delle quote con una perizia indipendente o con metodi oggettivi (attivo netto rettificato, multipli settoriali, flussi di cassa attualizzati)
- Coordinare con un patto parasociale (pacte d'associés) che preveda le condizioni di uscita (clausole di co-vendita, di trascinamento, di bad leaver, ecc.)
- Accantonare l'IR sulla plusvalenza (20%) e, per una società a prevalenza immobiliare, l'imposta di registro del 5%
- Prevedere una garanzia sull'attivo e sul passivo quando il cessionario assume il controllo della società
- Sincronizzare l'atto, l'attestazione, la registrazione, la modifica dello statuto, l'iscrizione al RC e le pubblicazioni
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